giovedì, Dicembre 26, 2024

Accordo definitivo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice per l’anno 2018

I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, e delle Organizzazioni Sindacali dell’Area Funzioni Centrali

PREMESSO

che la retribuzione di risultato va erogata a seguito della positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati;

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

  • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
  • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell’area VI:
    – quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006;
    – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 21 luglio 2010;
    – biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010;
  • Verbale del 12 febbraio 2002, relativo al sistema di valutazione dell’attività dei dirigenti dell’Agenzia (SIRIO);
  • Convenzione triennale per gli esercizi 2019-2021 sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia;
  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 febbraio 2020, concernente le risorse previste dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, con il quale è stata, tra l’altro, assegnata all’Agenzia delle Entrate la somma di € 157.155.298,05 da destinare all’incentivazione del personale per l’anno 2018;
  • Accordi con le organizzazioni sindacali del 29 aprile 2020, con i quali si è stabilito di destinare all’incentivazione del personale dirigente dell’Agenzia, per l’anno 2018, le seguenti risorse:
    a) una quota delle risorse assegnate ai sensi dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, pari a € 3.771.727,15 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia;
    b) una quota delle risorse attribuite a titolo di quota incentivante correlata alla verifica dei risultati per l’anno 2018, pari € 1.860.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia;
  • Accordo del 2 febbraio 2021 sottoscritto dall’Agenzia e dalle organizzazioni sindacali, con il quale è stato destinato all’incentivazione del personale dirigente di seconda fascia:
    – l’importo di € 3.394.554,44 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia, pari alla percentuale del 90% delle risorse di cui al precedente punto, lett. a);
    – l’importo di € 1.488.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia, pari alla percentuale dell’80% delle risorse di cui al precedente punto, lett. b);

RITENUTO

di dover definire per l’anno 2018 i criteri di erogazione della retribuzione di risultato relativamente alle attività svolte dai dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia;

CONSIDERATO

che le risorse disponibili per la retribuzione di risultato e per la remunerazione degli incarichi ad interim per l’anno 2018 ammontano complessivamente ad € 8.067.787,56 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia;

VISTA

la nota n. 16720 del 12 marzo 2021 con la quale è stata disposta la certificazione della compatibilità economico-finanziaria e del rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 2 febbraio 2021, effettuata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONVENGONO

1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2018
La remunerazione spetta previa valutazione positiva, tenendo conto dei mesi di svolgimento dell’incarico.
Le risorse disponibili indicate in premessa sono così ripartite:
1.1 – una quota pari € 7.696.787,56 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia è distribuita sulla base dei criteri di cui al successivo punto 2;
1.2 – una quota pari a € 371.000,00 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia è distribuita sulla base dei criteri di cui al successivo punto 3.

2. CRITERI DI CORRESPONSIONE
2.1 Retribuzione di risultato
Al fine di valorizzare i risultati conseguiti e le competenze organizzative dimostrate dai dirigenti nel loro diretto apporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia una quota delle risorse di cui al punto 1.1, pari a € 6.396.787,56 è distribuita sulla base dei seguenti criteri.
Per ciascun incarico ricoperto viene attribuito, a seguito della valutazione, un parametro in base alla seguente tabella:valutazione complessivaAllo scopo di considerare adeguatamente le performance organizzative più direttamente connesse alle principali attività di missione dell’Agenzia, cui sono in larga misura legati gli obiettivi di Convenzione, la retribuzione di risultato è incrementata del 15% per gli obiettivi relativi alla direzione delle Direzioni provinciali I, II e III di Roma e I e II di Milano; del 10% per gli obiettivi relativi alla direzione dell’Ufficio Grandi contribuenti e del Settore Controlli della DR Lombardia, nonché relativi agli Uffici Provinciali – Territorio di Roma e Milano; dell’8% per gli obiettivi relativi alla direzione di Direzioni provinciali e alla direzione degli Uffici provinciali – Territorio di Napoli e Torino, alla direzione di CAM, COP, alla direzione degli uffici della Divisione Contribuenti, della Direzione Centrale Grandi contribuenti1 e delle Direzioni regionali direttamente operativi nelle attività di controllo fiscale; del 5% per gli obiettivi relativi alla direzione di Uffici territoriali, di Uffici legali e Uffici controlli delle Direzioni provinciali, di Uffici nel COP e dei settori negli Uffici provinciali – Territorio metropolitani.
La retribuzione di risultato è quindi calcolata attribuendo a ciascun dirigente – tenuto conto dei mesi di copertura dell’incarico – una quota parte del budget ponderata secondo il livello retributivo della posizione rivestita e secondo i parametri base attribuiti a seguito della valutazione riportata, eventualmente maggiorati in misura percentuale in relazione alla tipologia degli obiettivi assegnati.
1 E, fino al 18 febbraio 2018, della DC Accertamento.

2.2 Remunerazione dell’apporto alla riscossione
Una quota delle risorse di cui al punto 1.1, pari a € 1.300.000,00 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia, viene ripartita tra le diverse regioni in proporzione all’apporto che i rispettivi uffici hanno dato alla riscossione a titolo definitivo nell’anno 2018, a seguito dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione.
La ripartizione tra gli uffici è poi effettuata sulla base dell’indice di riscossione di ciascun ufficio, determinato dal rapporto tra quanto riscosso dall’ufficio e quanto complessivamente riscosso dagli uffici della regione. Tale indice viene ridotto del 30% se l’obiettivo monetario assegnato all’ufficio è conseguito in misura inferiore al 70% e comunque superiore al 50%. Se l’obiettivo è conseguito in misura compresa tra il 70% e il 90% l’indice viene ridotto del 20%.
La somma spettante a ogni ufficio in base all’indice di riscossione viene quindi suddivisa in parti uguali tra i dirigenti dell’ufficio che abbiano conseguito una valutazione positiva, commisurandola ai mesi di presenza. Tale criterio si applica anche per i dirigenti del Centro Operativo di Pescara, delle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano e della DR Valle d’Aosta. Il compenso non può comunque superare il doppio della quota media assegnata ai dirigenti degli uffici della regione. L’eventuale quota eccedente tale tetto è ripartita tra i dirigenti degli uffici della regione secondo l’indice di riscossione, con il vincolo che il compenso così spettante a ciascun dirigente non può superare l’importo di 11.500 euro.
Il criterio sopradescritto si applica anche agli uffici operativi delle direzioni regionali destinatari di obiettivo monetario. Anche in questo caso, il premio non può essere superiore a 11.500 euro e non può essere inferiore a quello percepito dai dirigenti degli uffici non operativi della stessa direzione regionale.
Le eventuali quote residue vengono suddivise, sempre nel rispetto dei vincoli di cui sopra, tra i dirigenti degli uffici operativi dell’Agenzia: la somma spettante viene determinata utilizzando l’indice di riscossione dell’ufficio su base nazionale, dato dal rapporto tra quanto riscosso da ciascun ufficio e quanto complessivamente riscosso a livello nazionale.
Ai dirigenti degli uffici centrali che abbiano conseguito una valutazione positiva, viene assegnata una somma corrispondente al 12% del totale. Tale somma complessiva è ripartita in parti uguali, senza tener conto delle differenti retribuzioni di posizione.
Ai dirigenti delle direzioni regionali e degli Uffici provinciali – Territorio metropolitani, non destinatari di obiettivo monetario, che abbiano conseguito una valutazione positiva, è assegnata una somma pari al 24% del fondo di competenza della regione, da ripartirsi in parti uguali senza tenere conto delle differenti retribuzioni di posizione, con un tetto corrispondente alla quota individuale dei dirigenti centrali. Le eventuali somme eccedenti sono ripartite tra i dirigenti degli uffici operativi della regione secondo l’indice di riscossione su base regionale.

3. INCARICHI AD INTERIM
Per coloro che abbiano svolto incarichi ad interim, l’incremento della retribuzione di risultato previsto dall’art. 44, comma 1, lettera e) del CCNL area Funzioni centrali, è determinato graduando la quota di risorse attribuita nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi dei dirigenti sostituiti, secondo la scala parametrale relativa alla valutazione riportata, per un importo complessivo di € 371.000,00 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia.
La quota residuale di risorse destinata alla remunerazione degli incarichi ad interim a seguito dell’applicazione dei parametri relativi alla valutazione viene distribuita con i criteri di cui al punto 2.1.

4. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE E DI ESCLUSIONE
Alla corresponsione della retribuzione di risultato si applicano le disposizioni di cui all’accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento di premi e compensi incentivanti. Il riferimento all’anno 2019 di cui all’art. 1, comma 2, deve intendersi effettuato al 2018 per le finalità di cui al presente accordo.

Roma, 24 marzo 2021

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