Il CCNL siglato lo scorso 2 novembre ha il pregio di aver introdotto, oltre alle grandi innovazioni di sistema (basti pensare alla revisione dell’ordinamento professionale e al nuovo sistema degli incarichi), anche alcuni importanti strumenti utili alle RSU e alle organizzazioni sindacali nel loro quotidiano lavoro di tutela e rappresentanza dei lavoratori.
Tra esse, senza dubbio, c’è l’obbligo introdotto per le Aziende e gli Enti dall’art. 10 c. 3, di avviare la contrattazione integrativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
Una grande conquista che dà, alle RSU e alle organizzazioni sindacali, il diritto di pretendere da subito la convocazione del tavolo di trattativa per la destinazione dei due nuovi fondi contrattuali, prima che le Amministrazioni – come oramai consuetudine – inizino ad impiegare in via unilaterale le risorse, ad esempio sostenendo il ricorso al lavoro straordinario, leva impropriamente utilizzata per sopperire alle ben note carenze di organico.
In tema di carenze di organico e di straordinario ci sono altre importanti novità che abbiamo ottenuto fossero introdotte nel nuovo contratto:
– La verifica quadrimestrale sulle condizioni che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario (art. 47 comma 1);
– Il confronto sugli andamenti occupazionali (art. 6 comma 3 lettera m).
Proprio il combinato esercizio di tutti questi strumenti consente al sindacato di incidere in modo sostanziale sulle politiche occupazionali e di valorizzazione del personale.
Occorre dunque pretendere che gli istituti partecipativi (informazione, confronto e organismi paritetici) e la contrattazione integrativa, previsti dalle vigenti norme contrattuali, abbiano concreta e puntuale attuazione perché da essi dipendono le migliori tutele sui diritti e salariali.