domenica, Novembre 24, 2024

Acconto sul compenso accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della convenzione per l’anno 2020

Il giorno 27 gennaio 2021, si sono incontrati in videoconferenza i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali firmatarie del CCNL Funzioni centrali per concordare sulla corresponsione di un acconto sulla Produttività collettiva dell’anno 2020.
A tal fine:
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art 59, commi 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e, in particolare, l’art. 1, commi da 1 a 7;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, periodo 2016- 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al comparto Agenzie Fiscali;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2020-2022, stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate e, in particolare, l’art. 3, comma 9;

CONSIDERATO

– che l’Agenzia ha proceduto negli scorsi anni ad erogare un acconto sul compenso accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione;
– che anche per l’anno 2020, nelle more della costituzione del relativo Fondo risorse decentrate, si può procedere alla erogazione di detto acconto, da corrispondere in misura corrispondente allo stato di avanzamento dei risultati del medesimo anno

CONVENGONO

1. Le risorse assegnate all’Agenzia come anticipo delle Quota incentivante ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Convenzione triennale per gli esercizi 2020-2022, sono corrisposte al personale in servizio nell’anno 2020, a titolo di acconto sul compenso accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione per lo stesso anno, secondo i criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di Agenzia e secondo la scala parametrale riferita all’area di appartenenza, indicate nella seguente tabella:2. Alla corresponsione dell’acconto di cui al punto 1, si applicano le disposizioni di cui all’Accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento dei compensi incentivanti.
Le parti concordano che il presente verbale si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da parte della Organizzazioni sindacale di appartenenza all’indirizzo mail dell’Ufficio Relazioni sindacali e normativa del lavoro.

Roma, 27 gennaio 2021

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