I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali
VISTO
il contenuto delle fonti di seguito citate:
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
CONSIDERATO
necessario individuare criteri uniformi per regolare le ipotesi di sospensione e di esclusione del pagamento di compensi e premi incentivanti, da applicare agli accordi di volta in volta sottoscritti che disciplinano l’attribuzione dei predetti compensi al personale dell’Agenzia delle Entrate, anche di qualifica dirigenziale,
CONVENGONO
che la disciplina della sospensione ed esclusione del pagamento di compensi e premi incentivanti al personale dell’Agenzia, anche di qualifica dirigenziale, sia individuata come di seguito descritto.
Articolo 1
Clausola di sospensione ed esclusione
- La corresponsione dei compensi e premi incentivanti è sospesa solo per il personale, anche di qualifica dirigenziale, che sia stato tratto in arresto o fermo, o per il quale sia stata disposta l’adozione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale ovvero da provvedimenti interdittivi per qualsiasi fattispecie di reato adottati dall’autorità giudiziaria.
- I compensi e i premi incentivanti degli anni 2019 e seguenti non saranno corrisposti al personale, anche di qualifica dirigenziale, che abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a 10 giorni.
- La disciplina di cui ai commi 1 e 2 opera con riferimento alla sola annualità in cui è stata notificata la misura cautelare o interdittiva di cui al comma 1, ovvero in cui è stato adottato il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2. Si applica invece senza limiti di tempo al personale licenziato.
- È possibile procedere alla corresponsione dei compensi e premi incentivanti in caso di successivo annullamento in sede giudiziaria delle misure cautelari o interdittive di cui al comma 1. In caso di successiva sentenza definitiva di condanna, i compensi accessori percepiti a seguito di ordinario svolgimento sinallagmatico della prestazione lavorativa cui la performance è collegata, non devono essere restituiti. Per la fattispecie di cui al comma 2 si dovrà procedere alla corresponsione dei compensi e premi incentivanti in caso di successivo annullamento o di riduzione della sanzione in sede giurisdizionale
Articolo 2
Efficacia
- Le disposizioni del presente accordo, con espressa esclusione del comma 2 dell’art. 1, si applicano alle fattispecie di sospensione in atto pendenti e sostituiscono le clausole difformi contenute nei precedenti accordi di ripartizione dei fondi per il personale delle aree funzionali e per la corresponsione della retribuzione di risultato al personale dirigente.
Roma, 27 gennaio 2021